Consiglio di Stato: stop aumento canoni BALNEARI

Consiglio di Stato: stop aumento canoni BALNEARI

Roma – Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il sospetto di illegittimità dell’aumento del 25% sui canoni delle concessioni balneari, deciso lo scorso dicembre dal Ministero delle infrastrutture. Si trattava dell’incremento più alto sui canoni demaniali marittimi mai avvenuto nella storia. Tutti gli anni i canoni balneari vengono adeguati agli indici Istat sull’inflazione, ma gli aumenti più consistenti in precedenza erano stati di pochi punti percentuali. Per il 2023, invece, l’aumento è stato calcolato facendo la media sul paniere Istat tra i prezzi all’ingrosso (+40%) e i prezzi al dettaglio (+9%) del 2022, portando a una storica impennata del +25%. Tuttavia, con una recente ordinanza (la numero 2510 del 21 giugno 2023, presidente Marco Lipari, estensore Fabio Franconiero), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Valerio Migliorini per conto di un concessionario demaniale di Rosolina Mare, in Veneto, sospendendo il decreto ministeriale che aveva stabilito il maxi aumento. Tra i vari motivi sollevati da Palazzo Spada, quello più rilevante, poiché di merito, è relativo all’«applicazione a fini di adeguamento del canone di un indice statistico non previsto a livello normativo». Spiega l’avvocato Migliorini, raggiunto da Mondo Balneare: «È vero, nel ricorso ho dedotto l’illegittimo utilizzo, da parte del ministero, dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, che aveva fatto segnare un incremento del 41,7% (con cui è stata fatta la media con l’8,6% del FOI, dando appunto un risultato di 25,15%), ma che è diverso da quello previsto dalla legge per tale media, ossia l’indice dei prezzi all’ingrosso, che però non esiste più dal 1998, per cui l’aumento non poteva che essere, a mio avviso, ancorato al solo 8,6% del FOI. Da oggi dunque il decreto ministeriale sull’incremento del 25% dei canoni balneari non è più efficace, a seguito dell’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato. Sull’efficiacia per tutti, trattandosi di un atto generale, o solo per la concessionaria ricorrente, ci sono opinioni discordi in giurisprudenza», precisa l’avvocato. Il Consiglio di Stato ha anche ordinato, come previsto dalla legge a seguito dell’accoglimento della sospensiva, che il Tar del Lazio fissi sollecitamente l’udienza di merito per definire il procedimento di impugnazione del decreto ministeriale. Il Tar Lazio si era infatti già pronunciato sul ricorso del concessionario di Rosolina, dandogli torto con l’ordinanza n. 2500 del 16 maggio 2023. Invece il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, accogliendo le tesi del legale difensore. (www.imprese-lavoro.com)