Milano, recupero piani terra, approvate disposizioni per Milano relative alla legge regionale
Milano – Il Consiglio Comunale ha approvato le disposizioni relative all’applicazione della Legge Regionale 18/2019 concernenti il recupero dei piani terra esistenti. I vani e i locali al piano terra possono essere recuperati ad uso esclusivamente residenziale, terziario o commerciale e le altezze minime sono quelle previste dalla normativa igienico sanitaria per le specifiche destinazioni d’uso dei vani e dei locali. Per esigenze di tutela paesaggistica, igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, la delibera individua alcune situazioni in cui non vengono applicate disposizioni di legge. Il provvedimento esclude quindi le aree e gli immobili ricadenti nelle seguenti casistiche: portici, gallerie pedonali o superfici anche solo parzialmente aperte; spazi destinati a parcheggio, sosta e manovra dei veicoli; spazi di accesso agli edifici e agli immobili e alle relative pertinenze; i vani e locali soggetti a servitù di uso pubblico; i vani e locali realizzati per interesse pubblico o generale; gli immobili compresi nelle fasce di rispetto del reticolo idrogeologico e nelle fasce di rispetto dei pozzi di captazione ad uso idropotabile; gli spazi destinati a locale rifiuti. Sono esclusi dall’applicazione della legge anche gli immobili già oggetto di specifica disciplina del Piano dei Servizi del vigente PGT e gli spazi già oggetto di convenzioni con il Comune di Milano, dal momento che la riduzione delle superfici destinate a servizi di interesse pubblico o generale influirebbe sull’interesse collettivo legato alle dotazioni territoriali. L’applicazione della norma regionale sul recupero dei piani terra è comunque esclusa per le parti del territorio soggette a operazioni di bonifiche, in assenza di conformità ambientale all’uso proposto. Tra le altre indicazioni stabilite dalla delibera, l’obbligo di nulla osta dalle competenti Amministrazioni preposte in caso di immobili sottoposti a vincolo di tutela e la non trasferibilità delle superfici di piani terra recuperati ai sensi della Legge Regionale.
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