Balneari: per la Ue le opere realizzate restano allo Stato a titolo gratuito

Balneari: per la Ue le opere realizzate restano allo Stato a titolo gratuito

Roma – La Corte di giustizia europea ha sentenziato: non è una restrizione alla libertà di stabilimento la norma italiana atta a prevedere che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito, e senza indennizzo, dallo Stato italiano al termine di una concessione. La decisione nasce da un caso occorso in Toscana. La Corte infatti è intervenuta a proposito della vicenda riguardante la Società Italiana Imprese Balneari che gestisce, sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, uno stabilimento balneare sul quale ha costruito una serie di opere. Al termine della concessione, al momento del rinnovo, le opere costruite dalla Siib su tale demanio sono state acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano, come previsto dal Codice di navigazione, imponendo di conseguenza il pagamento di canoni demaniali maggiorati. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello presentato dalla Siib, si è rivolto alla Corte di Giustizia europea per chiedere appunto se la norma comporti una lesione alla restrizione alla libertà di stabilimento. E la Corte ha detto di no, visto che la norma del Codice di navigazione italiano è opponibile a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano. I quali si trovano ad affrontare la medesima preoccupazione, quella di sapere se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico. Inoltre, la norma non riguarda le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico ricreativa sul demanio pubblico marittimo italiano, ma prevede soltanto che, alla scadenza della concessione e salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario saranno incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo. Il che, secondo la Corte, ribadisce l’inalienabilità del demanio pubblico e il carattere precario della sua occupazione e delle autorizzazioni che la consentano. Insomma la SIIB di Rosignano non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile. Certo, il risultato di un rinvio pregiudiziale alla Corte Euroea da parte del Consiglio di Stato è solo quello di un parere: la Corte non risolve la controversia nazionale. Ma il parere è vincolante, e lo è “erga omnes” per tutti i casi analoghi che si dovessero presentare (e si presenteranno!): il giudice nazionale è tenuto infatti a risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. La tempesta di mezza estate è solo all’inizio.