Lombardia: la semplificazione normativa e’ legge

Lombardia: la semplificazione normativa e’ legge

Milano – La legge di semplificazione normativa dell’anno 2024, relatrice Alessandra Cappellari (Lega), è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale e contiene disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa e procedimentale negli ambiti economico e territoriale. Di seguito le materie oggetto di modifiche legislative. Le modifiche introdotte delle disposizioni del Titolo II, sezione IV, Capo II della LR. 6/2010 che disciplinano i mercati all’ingrosso, sono volte a semplificare il procedimento per l’istituzione o l’ampliamento di tali mercati tramite, in particolare, l’eliminazione del titolo autorizzatorio regionale e l’attribuzione al solo comune della competenza sull’ampliamento dei mercati nel rispetto della normativa vigente (fatto salvo, in caso di istituzione di nuovi mercati, la necessità di acquisire preventivamente il parere della Giunta regionale di natura vincolante). Non si prevede, al contrario, un ruolo regionale nell’adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di ampliamento dei mercati all’ingrosso esistenti. Al fine di incentivare lo sviluppo del prodotto idrogeno per l’autotrazione, sono stati modificati gli artt. 88 e 89 della LR. 6/2010 che disciplinano la materia della programmazione dei carburanti a basso impatto ambientale sul territorio regionale. Il prodotto idrogeno, pur essendo un prodotto che genera zero emissioni, segue lo stesso regime previsto nel caso di apertura o di modifica di impianti per l’erogazione degli altri carburanti tradizionali quali benzina e gasolio. Pertanto, nel caso in cui un operatore intendesse inserire nel suo impianto di distribuzione carburanti un nuovo prodotto per autotrazione quale l’idrogeno, si troverebbe obbligato ad inserire, nei bacini carenti dei prodotti metano o GPL, anche questi prodotti. Allo scopo di favorire la distribuzione del prodotto idrogeno nei soli casi di potenziamento degli impianti esistenti mediante l’aggiunta di un nuovo carburante, si è introdotta la facoltà di poter scegliere di installare l’idrogeno, quale prodotto che genera zero emissioni, in luogo del metano o del GPL. In tale modo l’operatore avrebbe la facoltà di poter installare il prodotto idrogeno senza dover necessariamente installare anche il metano o il GPL. Le modifiche all’articolo 6 della LR 11/2014 danno seguito al percorso di semplificazione in favore delle imprese alimentari già avviato nel corso della precedente legislatura, introducendo, attraverso un flusso automatico di trasmissione delle istanze dallo Sportello Unico Attività Produttive all’ATS, una nuova disposizione normativa volta a ridurre le tempistiche dei procedimenti di autorizzazione. Con queste modifiche alla LR 27/2015 in tema di turismo e attrattività del territorio regionale, vengono semplificate le disposizioni contenute nella medesima legge relative ai flussi informativi delle strutture ricettive e al fine di chiarire alcuni aspetti relativi alla gestione degli adempimenti amministrativi di competenza dei titolari di queste attività. La sostituzione del comma 6 bis dell’articolo 50 della LR. 31/2008 è finalizzata, in particolare, a rimuovere l’obbligo generalizzato di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per tutti i piani di gestione dei siti Natura 2000 che attualmente è sempre previsto dalla norma regionale anche laddove tali piani risultino, in ragione del loro contenuto, strettamente e “direttamente connessi e necessari alla gestione del sito”.  Viene così adeguata la norma regionale alla Direttiva 93/43/CEE rimuovendo dall’ordinamento regionale l’obbligo di un procedimento amministrativo laddove non necessario, evitando in tal modo un aggravio procedurale e riducendo i costi amministrativi connessi. Le modifiche agli articoli 19 e 25 bis della LR 86/1983 sono finalizzate a snellire le procedure di approvazione, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e naturali. A legislazione vigente, l’ente gestore del parco esprime parere motivato di VAS prima dell’adozione della proposta di piano senza dunque includere la VINCA di competenza regionale, perché quest’ultima viene poi acquisita nella successiva fase di VAS regionale nell’ambito del procedimento di approvazione del piano. Con la modifica approvata invece, il parere motivato di VAS dell’ente gestore del parco interessato dà già atto degli esiti della VINCA espressa dall’autorità competente.  La  modifica dell’articolo 17 della LR. 12/2005 introduce la possibilità, anche per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, di aggiornamento (o adeguamento) annuale dei rispettivi strumenti di pianificazione con una procedura semplificata rispetto alla variante ordinaria. Le modifiche della LR 12/2007 approvate derivano dalla necessità di adeguare i criteri localizzativi per la realizzazione delle discariche/ampliamento delle esistenti al fabbisogno di smaltimento stimato che, seppur residuale, in quanto correlato ai soli residui non valorizzabili in termini di materia o energia, risulta comunque, allo stato attuale, necessario. L’esigenza di riformulazione del criterio che attualmente esclude in via assoluta il posizionamento o l’ampiamento di discariche nelle aree DOC/DOCG risponde peraltro ad alcune attenzioni suggerite dagli enti locali in quanto non tutte le aree così denominate sono effettivamente occupate da coltivazioni.  La sostituzione del comma 11 dell’art. 20 della LR 5/2020 discende dall’esigenza di garantire una fonte di finanziamento stabile e costante destinata a investimenti da attuarsi prioritariamente sui territori dei Comuni interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Con le modifiche approvate si introducono elementi di semplificazione amministrativa che facilitano il reperimento delle risorse pubbliche da destinarsi a interventi di efficientamento degli impianti e si impegnano gli enti locali a destinare le risorse così reperite a investimenti sul territorio. All’inizio della trattazione è stata discussa e respinta una questione pregiudiziale di costituzionalità ai sensi dell’art 73 del Regolamento del Consiglio regionale proposta da Paola Pollini (Movimento5Stelle) relativa alla modifica delle norme per l’insediamento di discariche nelle aree vitivinicole DOG/ DOCG. Nel motivare il parere negativo della Giunta, l’Assessore all’Ambiente Giorgio Maione ha precisato che “il provvedimento riguarda materia di legislazione concorrente e quindi Regione Lombardia è pienamente titolata a legiferare al riguardo. Inoltre la questione è stata sottoposta preventivamente alle associazioni di categoria del settore agricolo e da esse valutata positivamente”. E’ stato infine discusso e approvato dall’Aula anche un ordine del giorno presentato da Giacomo Zamperini (FdI) in cui si invita il Presidente della Giunta ad attribuire autonoma personalità di diritto pubblico alla porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio con una propria sede legale e amministrativa all’interno del parco, sottoponendolo alla diretta vigilanza della Giunta Regionale e non a quella dell’Ersaf come avviene attualmente.