Cgil, Inca, Assegno Unico Universale: INPS condannato, il codice fiscale errato in domanda non è ostativo al riconoscimento della prestazione

Cgil, Inca, Assegno Unico Universale: INPS condannato, il codice fiscale errato in domanda non è ostativo al riconoscimento della prestazione

A più di due anni dell’entrata in vigore del D. Lgs. 230/2021, che ha introdotto dal marzo 2022 la nuova misura “universale” a sostegno del reddito familiare, permangono ancora numerose opacità circa la gestione amministrativa da parte di INPS di quelle richieste, avanzate per conto degli assistiti, nella cui formulazione siano stati inseriti codici fiscali errati. Diamo nota di un’importante Sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio che ha condannato l’Istituto al pagamento della prestazione dell’Assegno unico universale (Auu) in favore del richiedente, assistito dai compagni di INCA Legnano e rappresentato in giudizio dall’Avv. Roberta Palotti, il quale si era visto respingere la domanda a causa di mero errore formale di compilazione del codice fiscale del coniuge. Il giudice di primo grado, dichiarata la contumacia dell’Istituto, dopo aver verificato la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, ha ritenuto che non vi fossero ostacoli all’accoglimento della domanda: il ricorrente, per tramite dei nostri uffici, aveva infatti presentato istanza di riesame evidenziando la circostanza in parola e chiedendo il pagamento dell’Assegno. La sede territoriale dell’Istituto, pur avendo attivato la procedura di rielaborazione della richiesta volta al superamento dell’ostacolo procedurale, non aveva mai proceduto alla liquidazione del beneficio, lasciando il ricorrente in eterna attesa. La pronuncia del Giudice, sebbene in primo grado di giudizio, sembra confermare l’orientamento, sempre sostenuto da INCA, secondo il quale si configuri in capo all’Istituto un obbligo implicito circa la verifica e l’eventuale rettifica delle anagrafiche coinvolte nella richiesta di prestazione Auu. È infatti pacifico che l’Ente, all’atto della lavorazione delle richieste, sia nelle condizioni di poter autonomamente valutare la correttezza dei dati inseriti tramite la consultazione delle banche dati condivise della p.a. Tale circostanza assume ancor più rilievo se si considera che la liquidazione dell’Auu prevede quali propri beneficiari “i figli a carico ai fini ISEE”: come noto, il rilascio di tale indicatore reddituale è subordinato ad una valutazione di conformità eseguita da Agenzia delle Entrate e da INPS stesso, che prende in esame, tra gli altri aspetti, la composizione dei nuclei familiari dei dichiaranti, spesso richiedenti della prestazione Auu. Ci troviamo nuovamente a commentare una Sentenza che avvalora la correttezza delle nostre iniziali valutazioni, ossia che la procedura telematica non possa sovrastare la sostanza del diritto. Una particolare menzione va sicuramente riconosciuta all’ottimo operato dell’INCA di Legnano e alla nota professionalità dell’Avv. convenzionato Roberta Palotti, già coordinatrice dell’area legale di INCA Lombardia.